Sez. 1, Sentenza n. 1886 del 09/03/1996 (Rv. 496223 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Possibilità di determinare la natura del suolo - Esclusione - Suolo agricolo - Possibilità di conguaglio - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI
Qualora, nel corso di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità, i proprietari del suolo espropriando e la pubblica amministrazione stipulino un accordo di cessione volontaria, a norma dell'art. 12 legge n. 865 del 1971, non hanno la possibilità di determinare autonomamente in detta convenzione la natura del suolo oggetto della cessione, con la conseguenza che il prezzo della stessa non può che corrispondere a quello che la legge fissa per i suoli di natura corrispondente a quella del suolo espropriando, senza che, in ipotesi di suolo agricolo, possa farsi luogo ad alcun conguaglio, essendo quest'ultimo previsto solo per le aree fabbricabili.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)