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Sez. 1, Sentenza n. 5071 del 21/05/1998 (Rv. 515648 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Spese per i materiali destinati alla manutenzione e riparazione degli impianti - Detrazione dall'importo complessivo della variazione positiva delle rimanenze finali dei materiali rispetto alle esistenze iniziali - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515648-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, l'art. 68, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 - il quale fissa convenzionalmente nel cinque per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, risultanti all'inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili, il limite di deducibilità dei costi di "manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione", complessivamente (e indifferentemente per i diversi impieghi) sostenuti nell'esercizio, rinviando la deduzione dell'eccedenza ai cinque periodi di imposta successivi per quote costanti - prevede per le eterogenee categorie di costi un unico sistema di deducibilità speciale, che si differenzia dal criterio generale e ordinario della competenza di cui al successivo art. 74, secondo comma. Pertanto, il contribuente non può, al fine di attenersi al criterio della competenza, applicando la disciplina di cui all'art. 62 del citato d.P.R., dettata per la valutazione delle rimanenze, detrarre dall'importo complessivo delle spese per i materiali destinati alla manutenzione e (piccola) riparazione degli impianti, sostenute nell'esercizio e analiticamente documentate (al fine di applicare le deduzioni secondo il disposto dell'art. 68, ultimo comma), la cifra corrispondente alla variazione - positiva - delle rimanenze finali di detti materiali rispetto alle esistenze iniziali dei materiali della medesima natura.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)