Sez. 5 - , Sentenza n. 26185 del 18/10/2018 (Rv. 650807 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Costi di manutenzione straordinaria - Nozione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI
In tema di determinazione del reddito di impresa, sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") i costi di manutenzione straordinaria, ossia quelli volti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità , produttività , sicurezza o vita utile del bene.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)