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Sez. 5 - , Sentenza n. 26185 del 18/10/2018 (Rv. 650807 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Costi di manutenzione straordinaria - Nozione.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650807-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di determinazione del reddito di impresa, sono deducibili, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del d.P.R. n. 917 del 1986 (nella formulazione applicabile "ratione temporis") i costi di manutenzione straordinaria, ossia quelli volti all'ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali di un'immobilizzazione che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità, produttività, sicurezza o vita utile del bene.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67 com. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)