Sez. L, Sentenza n. 8050 del 04/10/1994 (Rv. 487995 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Studio del procuratore domiciliatario della parte intimata situato nella circoscrizione del giudice della sentenza impugnata - Notificazione del ricorso per cassazione presso detto studio - Necessità - Notificazione del ricorso anche presso la cancelleria - Termine di venti giorni per il deposito del ricorso - Rispetto - Accertamento - Criteri - Riferimento alla notifica presso il domicilio effettivo del procuratore - Carattere esclusivo.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Nel caso in cui lo studio del procuratore domiciliatario della parte intimata sia compreso nella circoscrizione del giudice che ha emesso la sentenza impugnata, la notifica del ricorso per cassazione deve essere eseguita presso lo studio anzidetto e non già presso la cancelleria, come disposto dall'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37 per il diverso caso di procuratore esercente il suo ministero fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato e che non abbia eletto domicilio nel luogo ove ha sede il giudice adito. Pertanto, ove il ricorso per cassazione sia stato notificato in entrambi i luoghi predetti, il rispetto del termine di venti giorni previsto (a pena d'improcedibilità) per il deposito del gravame, dev'essere verificato con esclusivo riferimento alla notifica ritualmente eseguita (presso il domicilio effettivo del procuratore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 52
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)