Sez. U, Sentenza n. 2284 del 19/03/1990 (Rv. 466048 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ NEI SOLI CONFRONTI DELLA PARTE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO - PARTE RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA PROCURATORE LEGALE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DELLA SEDE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - ESECUZIONE NEL DOMICILIO RISULTANTE DALL'ALBO - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE O AL CONCILIATORE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 58 DISP. ATT. COD. PROC. CIV. - OPERATIVITÀ NEI SOLI CONFRONTI DELLA PARTE PERSONALMENTE IN GIUDIZIO - PARTE RAPPRESENTATA IN GIUDIZIO DA PROCURATORE LEGALE - ELEZIONE DI DOMICILIO NEL LUOGO DELLA SEDE DEL GIUDICE ADITO - OBBLIGO DEL PROCURATORE AI FINI DELLE NOTIFICAZIONI - CONDIZIONI - NOTIFICAZIONI NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE - ESECUZIONE NEL DOMICILIO RISULTANTE DALL'ALBO - NECESSITÀ - CONSEGUENZA.*
L'art. 58 disp. Att. Cod. proc. civ. - per il quale le notificazioni durante il procedimento dinanzi a giudice monocratico possono essere validamente eseguite presso la cancelleria dello stesso, ove sia omessa la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, a norma dell'art. 314, secondo comma, cod. proc. civ., per il rito ordinario, e a norma degli artt. 414, n. 2, e 416, primo comma, cod. proc. civ., per il rito del lavoro, nel comune Sede dell'ufficio giudiziario adito - opera unicamente nei confronti della parte che sta in giudizio personalmente, alla quale soltanto è riferibile la previsione dei suddetti articoli del codice di rito; invece, se la parte è rappresentata da procuratore legale, questi, in difetto di prescrizioni al riguardo nello stesso codice di rito ed alla stregua della legge professionale (art. 82 del R.d. 22 gennaio 1934, n. 37), è tenuto, ai fini delle notificazioni, ad eleggere domicilio nel luogo ove il giudice ha Sede (venendo, in Mancanza, considerato elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quel giudice) solo quando eserciti il proprio ministero professionale fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato, e non pure quando operi (in qualunque luogo e, perciò, anche in comune diverso da quello Sede del tribunale) nell'ambito di detta circoscrizione, nel qual caso le notifiche possono validamente eseguirsi solo presso il suo domicilio risultante dall'albo professionale, secondo i normali principi applicabili in materia, con la conseguenza che la notifica della sentenza del giudice monocratico eseguita presso la cancelleria del medesimo, anziché presso quel domicilio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione. (Conf 871/85, mass n 430055; (Conf 4/83, mass n 424799).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 314, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 58 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 58 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)