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Sez. 2, Sentenza n. 23297 del 17/11/2005 (Rv. 584681 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Giudizio - Oggetto - Legittimità non solo formale ma anche sostanziale del provvedimento opposto - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584681-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di opposizione a sanzioni amministrative, all'autorità giudiziaria è devoluta, ai sensi dell'art. 22 legge n. 689 del 1981 la cognizione piena non solo della legittimità formale ma anche di quella sostanziale del provvedimento amministrativo; ne consegue che, qualora sia disposto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per un vizio formale (nella specie per la mancata audizione degli opponenti), non può emettersi una pronuncia di cessazione della materia del contendere, essendo oggetto del giudizio la legittimità sostanziale della pretesa sanzionatoria.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)