Sez. U, Sentenza n. 2645 del 22/04/1985 (Rv. 440444 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - ESTENSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA - OPPOSIZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - POTERI DEL GIUDICE ORDINARIO - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ SOSTANZIALE - ESTENSIONE.*
Nel procedimento di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione pecuniaria amministrativa, anche nella disciplina anteriore alla legge 24 novembre 1981 n. 689, deve riconoscersi al giudice ordinario, munito di Competenza giurisdizionale a tutela del diritto soggettivo dell'opponente di non essere sottoposto al pagamento di somme all'infuori dei casi espressamente previsti, il potere di sindacare gli Atti amministrativi che costituiscono il presupposto di quell'ordinanza, quindi della sussistenza e del valido Esercizio della potestà sanzionatoria, e tale Sindacato non resta circoscritto al solo controllo della legittimità formale, ma si estende al riscontro di eventuali vizi di legittimità sostanziale degli Atti medesimi (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere), sia pure al limitato fine della loro disapplicazione a difesa delle posizioni di diritto soggettivo fatte valere con detta opposizione. (V 6348/84, mass n 437946; (V 4143/83, mass n 429093).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 24/12/1975 num. 706 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)