Sez. 5, Sentenza n. 6116 del 16/03/2011 (Rv. 617170 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza produttiva degli effetti di contratto, non concluso, traslativo della proprietà di immobile, ex art. 2932 cod. civ. - Tassazione in misura proporzionale - Legittimità - Mancato pagamento del prezzo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
La sentenza di condanna all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c., è soggetta all'imposta di registro in misura proporzionale e non fissa, anche quando non sia ancora passata in giudicato, a nulla rilevando che il prezzo non sia stato ancora pagato dall'acquirente.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)