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Sez. 5, Sentenza n. 8544 del 11/04/2014 (Rv. 630115 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza ex art. 2932 cod. civ. - Trasferimento dell'immobile subordinato al pagamento del corrispettivo - Tassazione in misura proporzionale e non fissa - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630115-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In materia di imposta di registro, la sentenza che, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento da parte sua del corrispettivo pattuito, è di per sé soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, dovendo trovare applicazione, in via estensiva, il terzo comma dell'art. 27 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 1, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 27 com. 4, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)