Sez. 1, Sentenza n. 1589 del 10/03/1980 (Rv. 405164 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - STIMA DEL FONDO ESPROPRIATO - PRESUPPOSTO - RISCONTRO DELLA NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - CONDIZIONI - STIMA EFFETTUATA CON RICORSO AL METODO SINTETICO - NECESSITA DEL PREDETTO RISCONTRO - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - DETERMINAZIONE (STIMA) - STIMA DEL FONDO ESPROPRIATO - PRESUPPOSTO - RISCONTRO DELLA NATURA AGRICOLA O EDIFICATORIA - CONDIZIONI - STIMA EFFETTUATA CON RICORSO AL METODO SINTETICO - NECESSITA DEL PREDETTO RISCONTRO - ESCLUSIONE.*
La stima del fondo espropriato, al fine della Determinazione dell'indennita espropriativa, postula necessariamente il preventivo riscontro della natura agricola od edificatoria del fondo medesimo, nel caso in cui venga effettuata con criteri diretti ed analitici, alla stregua del reddito che il bene e capace di produrre e del tipo di utilizzazione di cui e suscettibile, non anche nel caso di ricorso al cosiddetto metodo sintetico, mediante comparazione con immobili di caratteristiche analoghe e di cui sia noto il valore di mercato, atteso che, in detta seconda ipotesi, il valore del fondo stesso viene desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)