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Sez. L, Sentenza n. 3943 del 09/07/1979 (Rv. 400409 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI MANIFESTATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA - APPLICABILITA - SILICOSI RELATIVA AD UN RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PRIMA DEL 2 GENNAIO 1934 - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400409-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI MANIFESTATESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N 455 DEL 1943 - TUTELA ASSICURATIVA - APPLICABILITA - SILICOSI RELATIVA AD UN RAPPORTO DI LAVORO CESSATO PRIMA DEL 2 GENNAIO 1934 - INDENNIZZABILITA - ESCLUSIONE.*

L'art 14 comma primo legge 12 aprile 1943 n 455, che ha esteso la tutela assicurativa contro le malattie professionali anche ai casi di silicosi manifestatisi prima dell'entrata in vigore di tale legge, contiene un'eccezione al principio che il rischio non deve essersi gia verificato al momento dell'instaurazione del rapporto assicurativo, ma nessuna deroga introduce al principio preminente, secondo cui la tutela assicurativa introdotta dalla legge riguarda i soggetti il cui rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della sua entrata in vigore, principio che non risulta derogato da alcuna disposizione contenuta nel tu approvato con DPR 30 giugno 1965 n 1124. Pertanto, non puo essere riconosciuta l'indennizzabilita di una silicosi manifestatasi come conseguenza di un rapporto di lavoro cessato prima del 2 gennaio 1934, data di entrata in vigore del RD 13 maggio 1929 n 928, sull'Assicurazione obbligatoria delle malattie professionali, diverse dalla silicosi e dall'asbestosi, al quale si richiama il citato art 14 legge n 455 del 1943. (Conf 1582/73, mass n 364410).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14, DPR 30/06/1965 num. 1124 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)