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Sez. 2, Sentenza n. 25315 del 20/03/2012 Ud. (dep. 27/06/2012) Rv. 253072 - 01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Esecuzione della misura coercitiva - Specifiche prescrizioni per le ricerche da parte della polizia giudiziaria - Esistenza - Esclusione - Idoneità delle ricerche - Riserva al giudice che emette il decreto di latitanza - Configurabilità.
Stato
decisa il 2012-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253072-01

NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE

L'art. 295 cod. proc. pen. non detta, ai fini dell'esecuzione della misura coercitiva, specifiche prescrizioni per le ricerche da eseguirsi a cura della polizia giudiziaria, la quale non è, pertanto, vincolata all'osservanza dei criteri previsti dall'art. 165 dello stesso codice in tema di irreperibilità, essendo riservato al giudice che emette il decreto di latitanza il giudizio di idoneità delle ricerche medesime.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 295

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)