Sez. 4, Sentenza n. 23590 del 05/02/2009 Ud. (dep. 05/06/2009) Rv. 244212 - 01
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Forme.
NOTIFICAZIONI - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
La notificazione (nella specie: del decreto di citazione a giudizio immediato) all'imputato latitante non può che essere effettuata mediante consegna di copia dell'atto al difensore, non essendo ammesse forme equipollenti. (Fattispecie nella quale l'imputata, prima di essere dichiarata latitante, aveva eletto un domicilio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)