Sez. 1, Sentenza n. 2646 del 17/07/1969 (Rv. 342290 - 01)
FALLIMENTO - APPELLO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESECUZIONE NEI MODI ORDINARI - ALL'OPPONENTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO.*
FALLIMENTO - APPELLO - AVVERSO LA SENTENZA DI RIGETTO DELL'OPPOSIZIONE ALLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - ESECUZIONE NEI MODI ORDINARI - ALL'OPPONENTE PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO.*
Ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione della sentenza che respinge l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, la notificazione della sentenza medesima va fatta, nei modi ordinari, di cui all'art.170 cod.proc.civ., in relazione all'art.285 stesso codice, all'opponente presso il procuratore costituito, indicando l'espressione 'opponentè contenuta nell'art.19 della legge fallimentare la parte cui la notificazione dev'essere fatta e non gia la persona fisica. (V. 142-67, massima n.325843).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285, Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)