Sez. 1, Sentenza n. 3493 del 04/04/1998 (Rv. 514222 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO | Notificazione della sentenza - Modalità - All'opponente presso il procuratore costituito - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Ai fini della decorrenza del termine perentorio per l'impugnazione della sentenza che respinge l'opposizione alla dichiarazione di fallimento, la notificazione della sentenza medesima va fatta nei modi ordinari, di cui agli artt. 285 e 170 cod. proc. civ., ossia all'opponente presso il procuratore costituito, in quanto l'espressione "opponente", contenuta nell'art. 19 della legge fallimentare, indica la parte cui la notificazione dev'essere effettuata e non già la persona fisica.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 19, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 19, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)