Sez. 2, Sentenza n. 10527 del 27/02/2026 Cc. (dep. 19/03/2026) Rv. 289701-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' | Concessione, con la decisione di primo grado, del beneficio della sospensione condizionale della pena - Motivo di appello in cui si invoca la concessione “di tutti i benefici di legge” - Difetto di motivazione della sentenza di appello - Deducibilità in cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA'
In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo riguardante l'omessa motivazione, da parte del giudice di appello, del denegato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, nel caso in cui, a fronte della decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diverso beneficio della sospensione condizionale della pena, era stato proposto un motivo di appello con cui si era invocata, in assoluta carenza di argomentazioni a sostegno, la concessione "di tutti i benefici di legge", trattandosi di motivo viziato da inammissibilità originaria, per difetto di specificità.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)