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Sez. 6, Sentenza n. 9771 del 17/02/2026 Ud. (dep. 13/03/2026) Rv. 289669-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Beneficio della sospensione condizionale della pena - Richiesta avanzata al giudice di appello - Mancata concessione e omessa motivazione sul punto - Annullamento con rinvio della sentenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289669-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE

In tema di sospensione condizionale della pena, l'omessa pronuncia, da parte del giudice di appello, sulla richiesta di concessione del beneficio determina l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata, sul rilievo che le valutazioni, in essa espresse, sulla gravità della condotta in punto di determinazione della pena non possono tradursi automaticamente in un giudizio prognostico negativo circa la possibile ricaduta nel reato).

Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)