Sez. 2, Sentenza n. 822 del 29/05/1979 Ud. (dep. 19/01/1980) Rv. 144020 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - FATTISPECIE.*
Perche il delitto di furto possa ritenersi consumato, e non tentato, e sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo ed anche se nello stesso luogo della sottrazione, sotto il dominio esclusivo dell'agente. (nella specie e stato ritenuto il furto consumato di un furgone, sottratto da una autorimessa e condotto sulla pubblica via, anche se era rimasto davanti alla abitazione della vittima, per mancato avviamento del motore).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)