Sez. 2, Sentenza n. 5615 del 27/01/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149240 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - DURATA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - MOMENTO CONSUMATIVO DEL REATO - SPOSSESSAMENTO DELLA COSA - DURATA - IRRILEVANZA.*
Il delitto di furto deve intendersi consumato nel momento in cui la persona offesa viene spossessata della cosa anche se questa rimanga nella sua sfera di vigilanza e sussista, quindi, la possibilità che la recuperi prontamente non avendo Rilevanza, a tal fine, la breve durata dello spossessamento. (Conf. Mass. N. 144020).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)