Sez. 3, Sentenza n. 10684 del 07/07/2003 (Rv. 564869 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Elementi essenziali - Corrispettivo - Requisiti - Periodicità, determinabilità, obbligatorietà - Comodato modale - Differenze - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
In tema di rapporti agrari, uno degli elementi essenziali del contratto di affitto di fondo rustico - di natura commutativa, la cui causa è la costituzione di un'impresa agricola su fondo altrui - è il corrispettivo, in danaro o in utilità di altra natura. Esso deve risultare periodico, certo o almeno determinabile, di norma correlato al valore di godimento del bene per realizzare una tendenziale equivalenza tra le due prestazioni, ed avere carattere anche di obbligatorietà, in quanto deve trovare causa nell'adempimento di un obbligo dell'affittuario e fonte nel contratto di affitto. Ne consegue che, il mero, eventuale pagamento di taluni oneri attinenti al fondo e di alcune spese accessorie, non costituendo lo scopo e l'oggetto del contratto, non valgono a qualificare il rapporto giuridico quale contratto di affitto, mentre, non assumendo natura sinallagmatica, sono elementi compatibili con il contratto di comodato (modale), che trova la sua causa nel rapporto di condiscendenza e di fiducia tra i contraenti e non vede tra i suoi effetti inderogabili, l'esclusivo vantaggio del comodatario.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 27, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)