Sez. 3, Sentenza n. 13920 del 28/06/2005 (Rv. 582709 - 01)
COMODATO - IN GENERE | "Modus" a carico del comodatario - Incidenza sulla natura del rapporto - Esclusione - Limiti - Fattispecie.
COMODATO - IN GENERE
In ordine alla corretta qualificazione di un contratto come comodato o come locazione di immobili, il carattere di essenziale gratuità del comodato non viene meno se si inserisce un "modus", posto a carico del comodatario, purché esso non sia di consistenza tale da snaturare il rapporto, ponendosi come corrispettivo del godimento della cosa ed assumendo quindi la natura di una controprestazione. (In applicazione del suindicato principio la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva qualificato il rapporto come di comodato precario, omettendo peraltro di considerare l'entità dell'onere economico posto a carico della beneficiaria, consistente nel pagamento del canone, degli oneri accessori e delle utenze).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)