Sez. 1, Ordinanza n. 2177 del 25/10/1977 Cc. (dep. 05/12/1977) Rv. 137404 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PENA SCONTATA - PERIODO - DETERMINAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA ED ESECUZIONE DELLA PENA - DISTINZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PENA SCONTATA - PERIODO - DETERMINAZIONE - CARCERAZIONE PREVENTIVA ED ESECUZIONE DELLA PENA - DISTINZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Per la concessione del beneficio della liberazione condizionale deve tenersi conto, ai fini della individuazione della pena scontata, della detenzione sofferta in concreto, senza distinguere tra carcerazione preventiva ed esecuzione della pena. Invero, dovendosi valutare la fattiva partecipazione del soggetto all'opera di rieducazione, non puo, ai fini indicati, ignorarsi il principio generale di cui agli artt 137 cod pen e 271 cod proc pen ne e consentita una concezione atomistica, basata sul rilievo per semestri della condotta del condannato (nella specie il PM ricorrente aveva ritenuto che nel computo del periodo di detenzione in tema di liberazione condizionale non dovessero comprendersi i semestri di carcerazione trascorsi in stato di custodia preventiva).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)