Sez. 1, Sentenza n. 1768 del 16/04/1986 Cc. (dep. 05/06/1986) Rv. 173009 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PENA SCONTATA - CUSTODIA CAUTELARE ED ESECUZIONE DELLA PENA - DISTINZIONE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO DEL P.M. AVVERSO CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE - PENA SCONTATA - CUSTODIA CAUTELARE ED ESECUZIONE DELLA PENA - DISTINZIONE - ESCLUSIONE - RATIO - FATTISPECIE: RIGETTO DI RICORSO DEL P.M. AVVERSO CONCESSIONE DEL BENEFICIO.*
Ai fini della eventuale riduzione della pena prevista dall'art. 54 legge 26 luglio 1975, n. 354, bisogna considerare la detenzione sofferta in concreto senza distinguere tra custodia cautelare ed esecuzione della pena. Ciò sia per il principio generale desumibile dagli artt. 137 cod. pen. e 271 cod. proc. pen., secondo cui la carcerazione preventiva (rectius: cautelare) sofferta si detrae, dopo che la sentenza sia divenuta irrevocabile, dalla durata complessiva della pena e ad ogni effetto viene considerata esecuzione della medesima, sia perché, in tema di liberazione anticipata, non ha ragione di essere una concezione atomistica che consenta una valutazione frazionata del comportamento del condannato. (fattispecie relativa a rigetto di ricorso del P.m. avverso provvedimento concessivo del beneficio). (Conf mass n 137404; (Conf mass n 138795).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 137 CORTE COST., Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)