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Sez. L, Sentenza n. 3957 del 05/07/1984 (Rv. 435933 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AI DISCIOLTI ENTI PREVIDENZIALI - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZE - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" - ESCLUSIONE - ASSENZA ORIGINARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO QUALE PARTE DELLA CONTROVERSIA E NATURA DI QUEST'ULTIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1984-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435933-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AI DISCIOLTI ENTI PREVIDENZIALI - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZE - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" - ESCLUSIONE - ASSENZA ORIGINARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO QUALE PARTE DELLA CONTROVERSIA E NATURA DI QUEST'ULTIMA - IRRILEVANZA.*

L'art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331, istituendo il patrocinio dell'Avvocatura dello stato per le controversie relative ai disciolti enti previdenziali nel presupposto dell'avvenuta sostituzione a tali enti del competente ufficio del ministero del tesoro - che opera non come organo dei medesimi, ma come parte della amministrazione statale, diversamente da quanto si verifica per il Commissario governativo preposto alla provvisoria gestione di un ente - determina l'assoggettamento alla regola del foro erariale di dette controversie, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge non ostandovi il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., non riguardante le modifiche di diritto incidenti sulla sfera del potere giurisdizionale attribuito a ciascun giudice, ed essendo irrilevante che l'amministrazione dello stato non fosse originariamente parte o che si tratti di controversie di lavoro anche per le quali va osservata la regola suindicata. (Conf 1509/84, mass n 433595; (Conf 1469/84, mass n 433560; (Conf 4800/83, mass n 429693; (Conf 3280/83, mass n 428174).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)