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Sez. L, Sentenza n. 3280 del 13/05/1983 (Rv. 428174 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AI DISCIOLTI ENTI PREVIDENZIALI - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZA - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" - ESCLUSIONE - ASSENZA ORIGINARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO QUALE PARTE DELLA CONTROVERSIA E NATURA DI QUEST'ULTIMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428174-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AI DISCIOLTI ENTI PREVIDENZIALI - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZA - REGOLA DEL FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ - CONTROVERSIE PENDENTI - ESTENSIONE - PRINCIPIO DELLA "PERPETUATIO IURISDICTIONIS" - ESCLUSIONE - ASSENZA ORIGINARIA DELLA AMMINISTRAZIONE DELLO STATO QUALE PARTE DELLA CONTROVERSIA E NATURA DI QUEST'ULTIMA - IRRILEVANZA.*

L'art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331, istituendo il patrocinio dell'Avvocatura dello stato per le controversie relative ai disciolti enti previdenziali nel presupposto dell'avvenuta sostituzione a tali enti del competente ufficio del ministero del tesoro - che opera non come organo dei medesimi, ma come branca dell'amministrazione statale, diversamente da quanto si verifica per il Commissario governativo preposto alla provvisoria gestione di un ente - determina l'assoggettamento alla regola del foro erariale di dette controversie, ivi comprese quelle pendenti alla data di entrata in vigore della menzionata legge non ostandovi il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all'art. 5 cod. proc. civ., che concerne esclusivamente l'insensibilità della Competenza originariamente determinata alle modificazioni di fatto successive alla proporzione della domanda e non anche alle modificazioni di diritto relative alla ripartizione del potere giurisdizionale fra i vari giudici, ed essendo irrilevante che l'amministrazione dello stato non era originariamente parte o che si tratti di controversie di lavoro, atteso che anche rispetto a controversie di tale natura si impone l'osservanza della regola suddetta. (V 1050/82, mass n 418920; (V 4852/81, mass n 415568; (V 666/81, mass n 425407; (V 2697/80, mass n 406707; (V 2479/76, mass n 413789; (V 1352/76, mass n 380053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 30/04/1981 num. 168 art. 1, Legge 27/06/1981 num. 331 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)