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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26086 del 16/12/2016 (Rv. 642395 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Recupero del credito d’imposta compensato senza modello F24 – Legittimità dell’atto impositivo.
Stato
decisa il 2016-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642395-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte, la compensazione fra crediti e debiti tributari, di cui agli artt. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, si fonda sul versamento, anche a saldo zero, del modello F24, sicché non può operare in base alla mera indicazione dei relativi debiti e crediti nella dichiarazione dei redditi, in assenza della delega di versamento F24.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)