Sez. 5, Sentenza n. 5402 del 04/04/2012 (Rv. 622227 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) | Avviso di recupero di credito illegittimamente compensato - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
In tema di accertamento delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può emettere un atto di recupero, per la riscossione di crediti di imposta illegittimamente compensati (nella specie, perché in violazione del limite temporale previsto per il loro utilizzo), senza dover procedere a rettifica dei modelli F24 utilizzati per le compensazioni a mezzo di un avviso di accertamento, atteso quanto espressamente previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Riferimenti normativi: Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 CORTE COST., Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 421 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 17 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)