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Sez. 2, Sentenza n. 875 del 25/01/1995 (Rv. 489943 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO | Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del promittente venditore - Anticipata consegna del bene al promittente compratore - Equivalente pecuniario dell'uso - Obbligo di corresponsione del promittente compratore - Sussistenza - Richiesta della prestazione - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489943-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITÀ DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO

Tra gli effetti restitutori conseguenti alla pronunciata risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promittente venditore, rientra l'obbligo del promittente compratore, al quale sia stato anticipatamente consegnato l'immobile promesso in vendita, di corrispondere alla controparte l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene nell'intervallo di tempo compreso tra la consegna ed il rilascio del medesimo. Di tale prestazione deve essere fatta richiesta, non atteggiandosi l'obbligo restitutorio come conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, ma traendo origine dal venir meno, a seguito della pronunciata risoluzione del contratto, del titolo giustificativo dell'attribuzione patrimoniale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)