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Sez. 2, Sentenza n. 10632 del 29/11/1996 (Rv. 500893 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Preliminare di vendita - Risoluzione per inadempimento del promissario - Anticipata consegna del bene a quest'ultimo - Equivalente pecuniario dell'uso - Corresponsione al promittente - Obbligo del promissario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500893-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

La risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento del promissario comporta l'obbligo di quest'ultimo di corrispondere al promittente l'equivalente pecuniario dell'uso e del godimento del bene negoziato, che gli sia stato consegnato anticipatamente, per il tempo compreso tra la consegna e la restituzione del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)