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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 13509 del 29/05/2017 (Rv. 644614 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo - Cassazione con rinvio - Termine per la riassunzione - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644614-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il termine trimestrale per riassumere il giudizio all’esito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione decorre - in assenza di notificazione della decisione o comunicazione dell’avvenuto deposito dello stessa - dal momento in cui la parte ne abbia avuto conoscenza, valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l'interessato conosca il "dies a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 392, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 5 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)