Sez. 6 - 2, Sentenza n. 21294 del 20/10/2015 (Rv. 636831 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di riparazione per durata irragionevole - Termine di esercizio - "Dies a quo" - Individuazione - Fondamento - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di irragionevole durata del processo, il termine della domanda di riparazione, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001, decorre solo da quando la parte ha avuto conoscenza del provvedimento che definisce il giudizio presupposto (nella specie, solo dalla comunicazione e non dal deposito della sentenza di cassazione), valendo il principio per cui il decorso del termine di un atto presuppone che l'interessato conosca il "dies a quo".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)