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Sez. L, Ordinanza n. 18390 del 05/07/2024 (Rv. 672094-02)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE | Riposo giornaliero e settimanale - Deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno non patrimoniale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672094-02

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE

La mancata fruizione del riposo giornaliero o settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di un danno non patrimoniale che deve ritenersi presunto, perché l'interesse leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost.

Costituzione art. 36 com. 3, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)