Sez. L - , Ordinanza n. 18884 del 15/07/2019 (Rv. 654492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE | Riposo giornaliero e settimanale - Deroghe illegittime - Conseguenze risarcitorie - Danno non patrimoniale - Prova presuntiva - Ammissibilità - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - PERIODO DI RIPOSO - IN GENERE
La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 7, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)