Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009 (Rv. 607192 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE | Modalità di prestazione della cauzione - Impossibilità anche giuridica - Onere del creditore di chiedere al giudice la modifica del provvedimento impositivo della cauzione in relazione alle modalità di prestazione della stessa - Necessità - Omissione - Conseguenze - Possibilità per il creditore di prestare unilateralmente cauzione in altro modo - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE
In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)