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Sez. 3, Sentenza n. 4334 del 23/02/2009 (Rv. 607192 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE | Modalità di prestazione della cauzione - Impossibilità anche giuridica - Onere del creditore di chiedere al giudice la modifica del provvedimento impositivo della cauzione in relazione alle modalità di prestazione della stessa - Necessità - Omissione - Conseguenze - Possibilità per il creditore di prestare unilateralmente cauzione in altro modo - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607192-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - CAUZIONE

In tema di esecuzione forzata, il creditore procedente onerato dal versamento di una cauzione, ove ritenga - anche giuridicamente - impossibile prestare la cauzione nelle modalità fissate dal giudice, ha l'onere di chiedere al giudice medesimo di modificarle, mentre non gli è consentito scegliere autonomamente di prestare la cauzione con modalità diverse da quelle stabilite dal giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)