Sez. 3, Sentenza n. 5875 del 14/06/1999 (Rv. 527432 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Esecuzione fondata su decreto ingiuntivo - Dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. - Successiva imposizione di cauzione - Mancata prestazione da parte del creditore opposto - Opposizione a precetto del debitore ingiunto - Deduzione del venir meno del titolo esecutivo - Deduzione in replica, da parte del creditore, della illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione - Rilevanza nel giudizio di opposizione a precetto - Esclusione - Deduzione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Necessità - Modalità - Istanza di revoca al giudice dell'opposizione al decreto - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
Nel giudizio di opposizione a precetto che la parte opponente avverso un decreto ingiuntivo instauri, deducendo che l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, già concessa dal giudice dell'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 648 cod. proc. civ. e successivamente, con altro provvedimento, subordinata alla prestazione di cauzione, è venuta meno, in dipendenza della mancata prestazione della cauzione da parte del creditore opposto, quest'ultimo non può replicare in modo rilevante, ai fini della decisione sul venir meno del diritto di procedere all'esecuzione forzata, deducendo la pretesa illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione, poiché essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sollecitandosi la revoca del provvedimento impositivo della cauzione da parte del giudice di quella opposizione (nella specie il creditore opposto aveva dedotto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, che la cauzione avrebbe potuto imporsi solo se offerta da lui stesso a norma dell'art. 648 secondo comma cod. proc. civ. e solo al momento della concessione della provvisoria esecutività al decreto, e che, inoltre, la concessione successiva aveva sostanzialmente modificato l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, non revocabile e non modificabile dall'istruttore, ai sensi dell'art. 648 primo comma cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)