Sez. 1, Sentenza n. 10979 del 03/11/1998 (Rv. 520309 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Imposte ipotecarie - Esenzioni ed agevolazioni - Mancata concessione - Istanza di rimborso - Presentazione ad autorità incompetente - Formazione del silenzio - rifiuto - Esclusione - Opposizione - Inammissibilità - Ritenuta ritualità della stesa da parte del giudice di primo grado - Mancata impugnativa di tale decisione - Passaggio in giudicato - Improponibilità della questione con il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
Con riguardo a versamento per imposte ipotecarie, la presentazione di istanza di rimborso alla Conservatoria dei Registri Immobiliari anziché all'Intendente di Finanza, come prescritto dall'art. 38 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 602, osta alla configurabilità di silenzio - rifiuto sulla relativa domanda, e, quindi, si traduce nella carenza di un provvedimento negativo impugnabile ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 636 del 1972. Tuttavia, ove, in sede di opposizione, la Commissione Tributaria di primo grado abbia compiuto un'esplicita affermazione circa l'avvenuta presentazione dell'istanza di rimborso, deve ritenersi che essa la abbia giudicata rituale. Pertanto, la mancata impugnazione di tale pronunzia in sede di appello ne determina il passaggio in giudicato, e comporta che la relativa questione non possa essere proposta per la prima volta con il ricorso alla Commissione Tributaria Centrale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)