diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2322 del 19/03/1996 (Rv. 496447 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ | Istanza di rimborso - Presentazione ad autorità incompetente - Formazione del silenzio - rifiuto - Esclusione - Impugnazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496447-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - MODALITÀ

Con riguardo a versamento per imposte sui redditi, che sia stato direttamente effettuato dal contribuente, la presentazione di istanza di rimborso all'ufficio distrettuale delle imposte medesime, anziché all'intendente di finanza, come prescritto dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, osta alla configurabilità di "silenzio - rifiuto" sulla relativa domanda, e, quindi, si traduce nella carenza di un provvedimento (negativo) impugnabile ai sensi dell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)