diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7757 del 14/04/1972 Ud. (dep. 21/11/1972) Rv. 122368 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ENERGIA ELETTRICA - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA INDUSTRIALE A SCOPO D'ILLUMINAZIONE - COSTITUISCE ARTIFIZIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1972-04-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122368-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - ELEMENTO OGGETTIVO(MATERIALE) - ARTIFICI O RAGGIRI - ENERGIA ELETTRICA - UTILIZZAZIONE DELL'ENERGIA INDUSTRIALE A SCOPO D'ILLUMINAZIONE - COSTITUISCE ARTIFIZIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il fatto che l'utente, mediante congegni tecnici o altri particolari accorgimenti, utilizzi per illuminazione l'energia destinata a forza motrice di apparecchi elettrodomestici, fornita dalla societa produttrice ad un prezzo inferiore, costituisce un artifizio nell'esecuzione del contratto, mediante il quale l'utente trae in inganno l'altra parte contraente e l'induce in errore circa l'uso dell'energia che ottiene ad un prezzo inferiore a quello pattuito, con ingiusto profitto per se e danno alla societa erogatrice, appunto perche quell'energia che l'utente usa per illuminazione viene misurata dal contatore dell'energia motrice, fornita a prezzo inferiore, anziche da quello dell'energia illuminante, fornita ad un prezzo superiore.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)