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Sez. 1, Sentenza n. 7610 del 29/03/1995 Ud. (dep. 07/07/1995) Rv. 202295 - 01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Circostanze | Fatto di particolare lievità - Elementi di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202295-01

Reati contro il patrimonio - Delitti - Ricettazione - Circostanze

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al secondo comma dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto reato. (Nella specie - relativa a ricettazione di titoli di credito e moduli per documenti d'identità - la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione adottata dalla Corte d'Appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen. in considerazione del "modus operandi" e della reiterazione delle condotte criminose).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)