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Sez. 6, Sentenza n. 4067 del 19/11/1997 Ud. (dep. 02/04/1998) Rv. 210208 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE | Lievità del fatto - Criteri di valutazione - Fattispecie: Titoli di credito per somme rilevanti.
Stato
decisa il 1997-11-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210208-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - CIRCOSTANZE

Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale di cui al comma secondo dell'art. 648 cod. pen., l'aspetto patrimoniale non è né esclusivo né decisivo, giacché la nozione legale del "fatto di lievità" investe tutti gli elementi integrativi del fatto-reato. Nella specie - relativa a ricettazione di titoli di credito, assegni bancari e circolari compilati con riferimento a somme di non poco rilievo - la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello che aveva escluso la configurabilità dell'ipotesi attenuata ex art. 648 cpv. cod. pen., per l'assenza di quei connotati di marginalità, occasionalità e modestia, che non erano riscontrabili nel fatto, in considerazione del "modus operandi" e della reiterazione delle condotte criminose.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)