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Riforma delle leggi sul lotto pubblico

Testo vigente

Art. 112

1. Per inosservanza delle condizioni, o di alcune soltanto di esse, imposte nel decreto di autorizzazione delle operazioni previste negli articoli 40 e 42, si applica la pena pecuniaria da lire 25 mila a lire 100 mila.

Art. 113

1. E' proibito come violazione del monopolio dello Stato il lotto clandestino esercitato in qualsiasi modo e sotto qualsiasi forma.

2. Agli effetti della precedente disposizione s'intende proibito qualsiasi lotto fatto clandestinamente con promessa ai giuocatori di premi in denaro o mediante raccolta o sottoscrizione di poste sopra combinazioni di numeri, lettere o indici, ordinati in modo uguale o simile al lotto pubblico.

3. Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo e' punito con la reclusione da 1 a 8 mesi e con la multa da lire 50 mila a lire 250 mila.

4. Nel caso di abitualita' o professionalita' nel reato, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.

5. Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione del lotto clandestino, e' punito soltanto con la multa da lire 5 mila a lire 10 mila.

Art. 113-bis

1. In caso di svolgimento di lotterie, tombole, riffe, pesche o banchi di beneficenza o di qualsiasi altra manifestazione comunque denominata con offerta di premi attribuiti mediante estrazione, sia che questa venga effettuata appositamente sia che si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte o alle estrazioni del lotto pubblico, al di fuori dei casi consentiti, si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta alla meta' nel caso in cui l'operazione sia circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore.

2. In caso di vendita e di distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi di capitale o pagamento di interessi, nonche' di raccolte di sottoscrizioni per le lotterie ed i prestiti anzidetti si applica la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire.

3. Colui che in qualsiasi modo reclamizza al pubblico le operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' punito con la sanzione amministrativa da lire seicentomila a lire sei milioni. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui la pubblicita' venga effettuata tramite stampa o radio o televisione.

4. Il giocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle, numeri o altro relativi alle operazioni di cui al presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire un milione e ottocentomila.

Art. 114

1. Salvo quanto previsto negli articoli 39 e 40 e' proibita qualsiasi operazione di lotteria o di sorte in genere, in cui si faccia dipendere il guadagno o l'attribuzione di un premio in danaro o in beni mobili od immobili da una estrazione, tanto se questa estrazione venga fatta appositamente come se si faccia riferimento ad altra designazione che dipenda dalla sorte.

2. Colui che viola la suddetta norma e' punito con la multa da lire 100 mila a lire 500 mila.23a

3. Qualora l'operazione rimanga circoscritta a poche persone ed il premio risulti di scarso valore si applica la multa da lire 10 mila a lire 100 mila.23a

4. Incorre nella pena di cui al comma secondo colui che nelle operazioni previste nell'articolo 40 supera i limiti di valore stabiliti nello stesso articolo.23a

5. Qualora nelle tombole l'eccedenza non superi il 10 per cento del limite di valore dei premi, si applica la multa da lire mille a lire 10 mila.23a

6. Il giuocatore, quando non sia concorso nella impresa o nella organizzazione delle operazioni di cui al comma primo, e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.2523a

Art. 115

1. Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 113 e 114, anche con la semplice indicazione del luogo ove si vendono i titoli od i biglietti, e' punito con la ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.

Art. 116

1. E' vietata qualunque operazione che nei modi o nelle forme indicate nelle disposizioni seguenti abbia per oggetto la cessione di obbligazioni di prestiti a premio autorizzati nella Repubblica, ed anche del solo diritto di concorrere individualmente o in partecipazione all'alea di quei premi.

2. Agli effetti della disposizione precedente si intende vietata tanto la cessione fatta mediante emissione di titoli complessivi riferentisi a piu' prestiti, quando la cessione di titoli interinali aventi per oggetto di dividere le obbligazioni o di frazionare i versamenti per essi stabiliti. Si intendono altresi' vietate le operazioni che si facciano senza emissione di nuovi titoli riunendo o combinando titoli di prestiti a premi con titoli di altre imprese di qualsiasi natura e provenienza.

3. Colui che viola le disposizioni contenute nei commi primo e secondo e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

4. Se il premio e' di valore rilevante la pena e' raddoppiata.

Art. 117

1. E' proibita la riffa offerta al pubblico, fatta mediante sorteggio di uno o piu' numeri o con riferimento alle estrazioni del lotto pubblico.

2. Colui che offre la riffa e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 50 mila.

3. Se l'oggetto della riffa e' di valore rilevante ovvero se l'offerta e' clandestina, la pena e' aumentata.25

Art. 118

1. E' proibita la vendita e la distribuzione nel territorio dello Stato di biglietti di lotterie aperte all'estero o di titoli di prestiti stranieri a premi, ancorche' i premi rappresentino rimborsi di capitali o pagamento di interessi.

2. E' proibito ugualmente di raccogliere sottoscrizioni per le lotterie e per i prestiti anzidetti.

3. I biglietti delle lotterie nazionali possono essere venduti esclusivamente dagli enti e persone debitamente autorizzati dal Ministero delle finanze o dal concessionario. Colui che viola le disposizioni contenute nel presente articolo e' punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000.25

Art. 119

1. Colui che in qualsiasi modo annunzia al pubblico le operazioni menzionate negli articoli 116 e 118 anche con la semplice indicazione del luogo dove si vendono i biglietti di lotteria ed i titoli di prestiti a premi, e' punito con l'ammenda da lire 15 mila a lire 150 mila.25

Art. 121

1. Il giuocatore, compratore o sottoscrittore di biglietti, cartelle e numeri, quando non sia concorso nella impresa e nella organizzazione della lotteria e dei prestiti di cui all'articolo 118 e' punito con l'ammenda da lire 5 mila a lire 10 mila.25

Art. 122

1. Quando in uno degli esercizi pubblici contemplati nell'articolo 86 della legge, testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sulla pubblica sicurezza sia commesso uno dei reati indicati negli articoli precedenti, puo' essere ordinata la chiusura dell'esercizio medesimo a norma della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza pregiudizio delle sanzioni stabilite da questa o da altre leggi.

Art. 123

1. I ricevitori del lotto e gli aiuto ricevitori i quali si siano resi colpevoli di uno dei delitti previsti nel presente titolo, incorrono nella destituzione o nella revoca.

Art. 124

1. In caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui e' vietato lo svolgimento si applica la sanzione amministrativa da una a tre volte l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto dovuta e comunque non inferiore a cinque milioni di lire. La sanzione e' raddoppiata nel caso in cui i concorsi e le operazioni a premio siano continuati quando ne e' stato vietato lo svolgimento. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone che sia data notizia al pubblico, a spese del soggetto promotore e attraverso i mezzi di informazione individuati dal Ministero stesso, dell'avvenuto svolgimento della manifestazione vietata.

2. In caso di effettuazione di concorsi a premio senza invio della comunicazione si applica la sanzione amministrativa da quattro a venti milioni di lire. La sanzione e' ridotta del 50 per cento nel caso in cui la comunicazione sia stata inviata successivamente all'inizio del concorso, ma prima che siano state constatate eventuali violazioni.

3. In caso di effettuazione del concorso con modalita' difformi da quelle indicate nella comunicazione si applica la sanzione amministrativa da due a dieci milioni di lire.

4. Per le sanzioni di cui al presente articolo, in caso di pagamento entro trenta giorni dal momento in cui la sanzione e' notificata, la stessa e' ridotta ad un sesto del massimo.25

Art. 125

1. Sul prodotto netto delle multe, delle ammende e delle pene pecuniarie inflitte in applicazione di questo decreto-legge, si continuera' a prelevare la quota stabilita dal Regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, salvo le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

2. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del 10 per cento.

Art. 126

1. Sono abrogate tutte le disposizioni esistenti in materia di lotto e lotterie all'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 128

1. Fermo l'obbligo della compilazione annuale delle note informative, nel primo triennio dell'applicazione del presento decreto-legge e agli effetti del conferimento delle ricevitorie vacanti di cui all'art. 76 sara' redatto un rapporto informativo, su richiesta del Ministero, nei riguardi dei ricevitori ed aiuto ricevitori dalla Intendenza di finanza delle provincie nelle quali i medesimi hanno prestato servizio negli ultimi due anni.

Art. 129

1. I commessi tirocinanti che abbiano almeno un anno di servizio in tale qualita' all'entrata in vigore del presente decreto potranno essere ammessi a partecipare al concorso di aiuto ricevitori di cui all'art. 69 anche se abbiano superato i limiti di eta' previsti dall'articolo stesso.

Art. 130

1. I ricevitori che non hanno la gestione personale da oltre un anno della ricevitoria di cui sono titolari potranno essere collocati a riposo d'ufficio anche so non abbiano raggiunto i limiti di eta' stabiliti.

Art. 131

1. E' in facolta' dell'Amministrazione di conservare il gerente ai ricevitori che ne siano stati regolarmente autorizzati prima della pubblicazione del presente decreto purche' il gerente rivesta la qualifica di aiuto ricevitore.