Sez. 3, Sentenza n. 4534 del 14/04/1992 (Rv. 476775 - 01)
Contratti agrari - Controversie - Procedimento | Canoni scaduti - Pagamento - Termine di grazia - Concessione - Obbligo del giudice.
Contratti agrari - Controversie - Procedimento
Nelle controversie in materia di contratti agrari, il giudice ha l'obbligo, e non una mera facoltà, di concedere all'affittuario di fondo rustico convenuto in giudizio per morosità il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, ai sensi dell'art. 46 legge 3 maggio 1982 n. 203 (nel caso specifico, il termine era stato espressamente richiesto dalla parte interessata).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)