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Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 02/02/1995 (Rv. 490226 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA | Istanza relativa - Formulazione - Modalità - Concessione del termine da parte del giudice - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490226-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - GIUDIZIO PER MOROSITÀ - SANATORIA

Nelle controversie in materia di contratti agrari, il giudice ha l'obbligo, e non una mera facoltà, di concedere all'affittuario di fondo rustico convenuto in giudizio per morosità il termine di grazia per il pagamento dei canoni scaduti, ai sensi dell'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203, purché, da parte dell'affittuario moroso, ne sia stata fatta richiesta inequivoca e, perciò, non subordinata alla mancata reiezione della domanda del concedente.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)