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Sez. 2, Sentenza n. 1064 del 13/10/1988 Ud. (dep. 30/01/1990) Rv. 183143 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIAMENTE LIBERATORIA - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA - NECESSITÀ - ANCHE IN CASO DI TEMPESTIVO APPELLO DEL P.M., CHE TROVI ACCOGLIMENTO - RAGIONE - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO.*
Stato
decisa il 1988-10-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/183143-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA DI ASSOLUZIONE DELL'IMPUTATO CON FORMULA AMPIAMENTE LIBERATORIA - IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA - NECESSITÀ - ANCHE IN CASO DI TEMPESTIVO APPELLO DEL P.M., CHE TROVI ACCOGLIMENTO - RAGIONE - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO.*

La persona offesa, costituita ritualmente parte civile nel procedimento di primo grado, è tenuta a proporre nei termini l'impugnazione contro la sentenza con la quale l'imputato sia stato assolto con formula ampiamente liberatoria per evitare il passaggio in giudicato della stessa in riferimento alla Azione risarcitoria, anche nel caso in cui il pubblico ministero abbia proposto tempestivo appello e questo trovi accoglimento. Infatti l'impugnazione del pubblico ministero, essendo funzionalmente limitata alla pretesa punitiva, non può sortire effetti estensibili alla pretesa risarcitoria. (fattispecie in tema di ritenuta inammissibilità di ricorso della parte civile). (Conf mass n 165619).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)