diritto.io

Sez. 4, Sentenza n. 7311 del 23/01/1984 Ud. (dep. 21/09/1984) Rv. 165619 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - OMESSO RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - TEMPESTIVO APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - ININFLUENZA AI FINI CIVILI ED EFFICACIA DI GIUDICATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO DELLA PARTE CIVILE.*
Stato
decisa il 1984-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165619-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - INTERESSI CIVILI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PARTE CIVILE - OMESSO RICORSO DELLA PARTE CIVILE CONTRO LA SENTENZA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA PERCHÉ IL FATTO NON COSTITUISCE REATO - TEMPESTIVO APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - ININFLUENZA AI FINI CIVILI ED EFFICACIA DI GIUDICATO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE: INAMMISSIBILITÀ DI RICORSO DELLA PARTE CIVILE.*

Nel caso in cui la persona offesa, costituita ritualmente parte civile nel procedimento di primo grado, ometta di proporre nei termini l'impugnazione contro la sentenza con la quale l'imputato sia stato assolto "perché il fatto non costituisce reato", tale pronuncia acquista efficacia di giudicato in riferimento alla Azione risarcitoria, anche se il pubblico ministero abbia proposto tempestivo appello e questo trovi accoglimento. Infatti l'impugnazione del pubblico ministero, essendo funzionalmente limitata alla pretesa punitiva, non può sortire effetti estensibili alla pretesa risarcitoria. (nella specie la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile, escludendo altresì che la memoria della stessa parte civile, con la quale veniva sollecitato il pubblico ministero a proporre appello, potesse minimamente incidere sul passaggio in giudicato della sentenza emessa in primo grado nei riguardi della parte che è titolare di un interesse strettamente privatistico). (V mass n 138884; (V mass n 149223; (V mass n 150287; (V mass n 159837; (V mass n 161985).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 199 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)