Sez. 2, Sentenza n. 21605 del 19/10/2011 (Rv. 619193 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazioni del codice stradale - Attraversamento di incrocio con luce semaforica rossa - Contestazione - Presenza degli agenti di polizia sul luogo dell'infrazione - Necessità - Esclusione - Documentatori fotografici regolarmente omologati - Sufficienza - Fondamento.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
In tema di violazione dell'art. 146, comma 3, del codice della strada (attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa), per effetto della nuova disciplina contenuta nell'art. 201, comma 1-ter, del medesimo codice (introdotto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modifiche, in legge 1° agosto 2003, n. 214), i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati ed utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni, sono divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 146, Cod. Strada art. 201 com. 1 n. 3, Decreto Legge 27/06/2003 num. 151 art. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 01/08/2003 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)