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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22191 del 20/10/2014 (Rv. 633865 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione del divieto di prosecuzione della marcia con luce semaforica rossa - Verbale di accertamento - Onere della prova a carico dell'amministrazione - Funzionalità dell'impianto - Esclusione - Documentazione fotografica - Sufficienza.
Stato
decisa il 2014-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633865-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, il verbale di accertamento dell'inosservanza del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico a luce rossa è valido anche se non contiene l'attestazione della funzionalità del singolo strumento di rilevazione elettronica, la cui eventuale difformità rispetto ai requisiti previsti dal decreto di omologazione deve essere provata dall'opponente, atteso che elemento costitutivo della pretesa sanzionatoria è la sola documentazione fotografica dell'infrazione rilevata con l'apparecchiatura omologata.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 146 com. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)