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Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 31/05/2010 (Rv. 613318 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Anormale stato di usura della cosa al momento della riconsegna - Diritto del locatore al risarcimento del danno - Contenuto - Canone per il periodo necessario al compimento delle opere di ripristino - Configurabilità - Sussistenza - Onere probatorio a carico del locatore - Portata - Impossibilità di locare l'immobile in detto periodo - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/613318-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna l'immobile locato presenti danni eccedenti il degrado dovuto a normale uso dello stesso, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni, consistenti non solo nel costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino, ma anche nel canone altrimenti dovuto per tutto il periodo necessario per l'esecuzione e il completamento di tali lavori, senza che, a quest'ultimo riguardo, il locatore sia tenuto a provare anche di aver ricevuto - da parte di terzi - richieste per la locazione, non soddisfatte a causa dei lavori.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1590, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)