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Sez. 3, Sentenza n. 23721 del 16/09/2008 (Rv. 604292 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA | Anormale stato di usura della cosa al momento della riconsegna - Diritto del locatore al risarcimento del danno - Danno risarcibile - Contenuto - Spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti ulteriori rispetto al costo delle opere necessarie per la rimessione in pristino - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604292-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - RESTITUZIONE DELLA COSA LOCATA

Qualora, in violazione dell'art. 1590 cod. civ., al momento della riconsegna la cosa locata presenti danni eccedenti il degrado dovuto al normale uso della stessa, incombe al conduttore l'obbligo di risarcire tali danni; pertanto, il locatore può addebitare al conduttore la somma necessaria al ripristino del bene nelle stesse condizioni in cui era all'inizio della locazione, dedotto il deterioramento derivante dall'uso conforme al contratto, mentre non può addebitargli le spese inerenti alle ristrutturazioni e ai miglioramenti che vadano oltre questi limiti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, pur dando atto che i lavori di ripristino eseguiti dal locatore includevano opere diverse e maggiori rispetto a quelle rese indispensabili dall'eliminazione dei danni arrecati dal conduttore, aveva liquidato a titolo di danni l'intera somma spesa per la ristrutturazione dell'immobile).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)