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Sez. L, Sentenza n. 2886 del 10/02/2014 (Rv. 630472 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da usura psicofisica - Risarcibilità - Condizioni - Onere di allegazione e prova - Necessità - Mancata fruizione delle pause obbligatorie nella guida - Risarcibilità del danno non patrimoniale subito dal lavoratore - Allegazione e prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2014-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630472-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno da stress, o usura psicofisica, si inscrive nella categoria unitaria del danno non patrimoniale causato da inadempimento contrattuale e la sua risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio concreto sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici. Ne consegue che, ai fini del risarcimento del danno derivante dal mancato riconoscimento delle soste obbligatorie, nella guida per una durata di almeno 15 minuti tra una corsa e quella successiva e, complessivamente, di almeno un'ora per turno giornaliero - previste del Regolamento n. 3820/85/CEE, nonché dall' art. 14 del Regolamento O.I.L. n. 67 del 1939 e dall'art. 6, primo comma, lett. a) della legge 14 febbraio del 1958, n. 138 -, il lavoratore è tenuto ad allegare e provare il tipo di danno specificamente sofferto ed il nesso eziologico con l'inadempimento del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 14/02/1958 num. 138 art. 6 com. 1 n. 1, Regolam. Commissione CEE 20/12/1985 num. 3820

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)